RC Professionale – Trasportatori
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 251 dell’art. 1, ha modificato in parte la normativa in materia di dimostrazione del Requisito di Idoneità Finanziaria per le aziende di autotrasporto in conto terzi.
Le aziende di autotrasporto, che presenteranno domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente i primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorre dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1,lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento peri trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.
Al fine di avvicinare il più ampio bacino di possibili assicurati sono previsti massimali anche molto contenuti (da € 150.000 in su), i premi verranno formulati sulla base delle reali attività svolte dai richiedenti copertura assicurativa