RC Professionale – Amministratori Condominiali
La Riforma del Condominio (legge 220/2012) è entrata in vigore il 18 giugno 2013 e modifica le disposizioni in materia del Codice Civile.
Il condominio si forma automaticamente, quando la proprietà di un edificio è divisa almeno tra due persone, senza bisogno di votazioni o altri adempimenti.
Tra i diversi oggetti e soggetti interessati dalla riforma c’è la figura dell’amministratore di condominio per cui la legge prevede ora una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale a cui l’assemblea può subordinare la nomina stessa dell’amministratore.
La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini; l’incarico dura un anno con rinnovo automatico, stante comunque all’assemblea la facoltà di revoca in qualunque momento.
L’amministratore di condominio svolge varie funzioni, come:
- amministrare i beni comuni
- dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale
- eseguire gli adempimenti fiscali
- conservare i registri e altra documentazione inerente la gestione
- redigere un rendiconto annuale e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni
Tra i requisiti, sono richiesti:
- diploma di scuola superiore
- frequenza di un apposito corso di formazione in materia di amministrazione condominiale
- attività di formazione periodica, con corsi erogati ai sensi del D.M. n° 140 del 2014
L’omesso o l’errato svolgimento delle funzioni in capo a tale figura possono far sorgere:
- Responsabilità Civile di natura risarcitoria, qualora provochi danni al condominio o a terzi
- Responsabilità Penale, se commetta dei reati nell’ambito delle sue funzioni
Le incombenze dell’amministratore sono regolamentate dal Codice Civile e da numerose leggi speciali in materia di certificazione energetica, di bonifica dell’amianto, di prevenzione incendi e manutenzione degli impianti.
La fonte di responsabilità dell’amministratore nei confronti dei condomini è rappresentata, dunque, dal contratto di mandato conferito al momento dell’accettazione dell’incarico; qualora, l’amministratore venisse meno ai propri obblighi contrattuali e causi un danno ai condomini, ne dovrà rispondere personalmente.
L’incarico può essere svolto da una persona fisica o da una società, a patto che possieda i requisiti indicati dalla legge.
COSA COPRE LA POLIZZA?
La copertura offerta consente di tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale.
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