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Le nuove disposizioni di legge prevedono:
1. il professionista sanitario non è ritenuto responsabile di eventuali danni causati a terzi nel momento in cui ha rispettato le linee guida, previste dal Ministero della Salute, nello svolgimento della propria attività;
2. la responsabilità degli ospedali, precisamente la responsabilità contrattuale, sussiste nel caso in cui essi usufruiscano delle prestazioni di personale sanitario sia libero-professionista, sia operante sotto altra forma di collaborazione;
3. mentre la responsabilità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è definita come contrattuale, per il professionista sanitario si richiama espressamente la responsabilità extra-contrattuale (onere della prova a carico del reclamante, prescrizione quinquennale), salvo che lo stesso abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
4. Per tutto il personale sanitario dipendente SSN viene sancita l’obbligatorietà di provvedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per la colpa grave al fine di garantire da una parte efficacia alle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (pubbliche e private), dall’altra all’azione di surrogazione intrapresa dall’impresa di assicurazione. In ogni caso tali azioni potranno essere esercitate unicamente in caso di dolo o colpa grave;
5. La misura della rivalsa o di surrogazione in caso di riconoscimento della colpa grave del professionista sanitario è limitata a una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento. Tale limite non si applica nei confronti dei professionisti sanitari che svolgono la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private, o che prestano la propria opera all’interno delle stesse in regime libero-professionale, oppure che si avvalgono delle stesse nell’adempimento della propria.